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Imposta di registro e registrazione di locazioni immobiliari e affitti.

Il contratto di locazione è un contratto con cui una parte si impegna a concedere a un’altra il godimento di un bene mobile o di un immobile per un certo tempo, a fronte del pagamento di un determinato compenso.

Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito; solo se la durata del contratto non supera i trenta giorni complessivi nell’anno, a prescindere dall’importo del canone, non si è obbligati alla registrazione del contratto.

L’ Agenzia delle Entrate prevede due differenti sistemi di registrazione:

  • modalità telematica è obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti; la registrazione può essere fatta direttamente dal contribuente o incaricando un intermediario abilitato; la procedura consente il contestuale pagamento on line delle imposte e di eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono calcolate direttamente dal software. Il sistema, peraltro, è del tutto sicuro in quanto i dati sono criptati e leggibili solamente dall’Agenzia delle Entrate.
  • modalità tradizionale (cartacea) può essere fatta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro presso uno sportello bancario o postale.  L’imposta deve essere versata utilizzando il Modello F23 entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento dell’imposta può avvenire con le seguenti modalità:

  • di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2 per cento a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT;
  • in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2 per cento all’importo pattuito per l’intera durata del contratto: in questo caso spetta uno sconto sull’imposta dovuta pari alla metà del tasso d’interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

NOTA BENE:

Dal 1° luglio 2010 è obbligatoria l’indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili situati nel territorio dello Stato, e anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili, già registrati al 1° luglio 2010. Tali adempimenti sono previsti dall’articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (pubblicato nel Suppl.Ord. alla G.U. n. 114 del 31 maggio 2010), e sono diventati “operativi” con l’approvazione della nuova modulistica da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 25 giugno 2010, prot. 2010/83561.

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).

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